Controlli sugli impianti termici
I documenti attestanti l’efficienza energetica dell’apparecchio devono essere inviati periodicamente telematicamente al catasto regionale degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva pagando il “bollino unico Regione Toscana” di euro 20.
La periodicità dell’invio da parte del manutentore varia a seconda del tipo di generatore e della sua età.
Nella sezione CIT - Verifica impianto/Bollino è possibile con il codice fiscale, codice catasto e numero bollino, controllare la posizione del proprio impianto.
Nello specifico:
Dal 1° gennaio 2017, a seguito della lr 85/2016, la Regione Toscana riassume le competenze degli enti locali in materia di controlli di efficienza energetica degli impianti termici e cambiano alcune modalità di tali controlli. Vedi di seguito.
Gli "impianti termici" sono gli impianti per il riscaldamento (come le caldaie) o il condizionamento (i condizionatori fissi) dei nostri immobili:
Forniscono servizi essenziali alle nostre case ma, se non curati, possono diventare non efficienti, inquinanti, o addirittura in alcuni casi pericolosi.
Sono quindi necessari controlli periodici da parte di manutentori qualificati
Ogni quanto il responsabile di impianto deve far controllare dai manutentori il proprio impianto termico?
Innanzitutto dipende dal tipo di controllo. Le norme distinguono:
a) i controlli periodici e le eventuali manutenzioni ai fini della sicurezza;
b) i controlli di rendimento energetico.
Per i controlli di cui alla let. a) bisogna fare riferimento alle istruzioni d'uso e manutenzione che l'installatore deve fornire al proprio committente: sia come periodicità che come elementi da controllare differiscono da impianto ad impianto: approfondisci >>
I controlli "di rendimento energetico"
1. Sono obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW.
2. I contenuti e la periodicità (vedi Tabella A sotto) di tali controlli sono stabiliti dalle norme.
3. Vi è un ente competente a cui fare riferimento e a cui versare un contributo (importi in Tabella B sotto). Dal 1° gennaio 2017 la Regione Toscana riassume tutte le competenze degli enti locali – con eccezioni per i comuni di Firenze e di Grosseto - in materia di controlli di efficienza energetica. Nelle more della formazione di una agenzia unica regionale, ogni territorio ha una agenzia di riferimento (vedi Tabella C sotto)
4. Il responsabile dell'impianto, nel rispetto delle scadenze indicate in Tabella A, deve incaricare un manutentore, abilitato dal DM 37/2008:
- di predisporre, operando i relativi controlli, il Rapporto di efficienza energetica – RCCE;
- di pagare, in tale occasione, il contributo/bollino alla Agenzia di riferimento che esamina gli RCEE ed esegue ispezioni sul campo;
- di trasmettere copia del RCCE, completo di bollino pagato, alla Agenzia entro 30 giorni dalla firma dello stesso RCCE.
- Il manutentore rilascia copia del RCEE, con il bollino pagato, al responsabile di impianto.
5. L'Agenzia regionale:
- effettua gli accertamenti documentali dei Rapporti di Efficienza energetica pervenuti (art. 11 comma 2 del Regolamento Regionale 25/2015);
- sugli impianti per i quali è pervenuto nei termini regolari il Rapporto di Efficienza energetica, effettua ispezioni a campione, senza alcun onere per gli utenti (art. 11 commi 6 e 7 del Regolamento Regionale 25/2015);
- effettua invece ispezioni con onere a carico dell'utente (art. 11 comma 5 del Regolamento Regionale 25/2015) sugli impianti per i quali non è stato presentato il Rapporto di Efficienza Energetica nei termini previsti;
- nei casi di non rispetto delle norme saranno applicate sanzioni amministrative (art.15 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i e dal Regolamento Regionale D.P.G.R. 25/R/2015).
Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica – Tabella A
Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente(RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo ), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato lo RCEE Tipo 1 B (decreto regionale 19/12/2016 n. 14115).
Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:
- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito: approfondisci >>
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza[1] in kW |
Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10<P[2] ≤100 |
2° |
P >100 |
1° |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P ≤100 |
- 4° dal controllo di "prima accensione" |
|
P >100 |
2° |
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12<P≤100 |
4° |
P >100 |
2° |
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P >12 |
4° |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P >12 |
2° |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P >10 |
4° |
Impianti cogenerativi |
Microcogenerazione |
Pel[4] <50 |
4° |
Unità cogenerative |
Pel≥50 |
2° |
NOTE:
1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)
2 P = Potenza termica utile nominale
3 Attenzione: termine cambiato rispetto al 2016
4 Pel = Potenza elettrica nominale
Contributo dovuto alla Regione in occasione della compilazione del RCEE - Tabella B
Gli importi del contributo sotto riportati valgono in tutto il territorio regionale, (anche territori del Comune di Firenze e del Comune di Grosseto, ai sensi lr 85/2016 artt. 22 e 22bis).
Il contributo deve essere versato in occasione della compilazione e invio di un RCEE secondo le modalità indicate dalla Agenzia di riferimento per il territorio comunale interessato, nelle proprie pagine web (vedi le Agenzie alla Tabella C).
a) Impianti con generatore di calore a fiamma | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 20,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 60,00 4) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 80,00 |
b) Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | 1) Potenza nominale utile fino a 35 kw: euro 10,00 2) Potenza nominale utile superiore a 35 kw fino a 100 kw: euro 12,00 3) Potenza nominale utile superiore a 100 kw: euro 20,00 |
c) Impianti alimentati da teleriscaldamento | euro 10,00 per ogni 100 metri quadri o frazione superiore di superficie utile, come definita dall'allegato A al dlgs 192/2005. |
d) Impianti cogenerativi | 1) Potenza nominale utile fino a 100 kw: euro 15,00 2) Potenza nominale utile superiore a 100 kw fino a 350 kw: euro 20,00 3) Potenza nominale utile superiore a 350 kw: euro 30,00 |