Altra novità contenuta nel nuovo libretto sarà il controllo sulla sicurezza, salubrità e igiene dell’impianto, che andrà ad affiancarsi alla già prevista verifica di efficienza. Resi noti inoltre gli orari e i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento, regolamentati in base alla zona di residenza.
Breve guida per il nuovo libretto d’impianto
Come funziona il nuovo libretto d’impianto:
- Come ottenere il libretto d’impianto – Sarà possibile a partire dal 15 ottobre richiedere il libretto, con tempi di scadenza dettati dalla manutenzione degli impianti così come regolamentata a livello regionale. Non dovrà tuttavia essere buttato il vecchio libretto, ma conservato insieme al nuovo. Malgrado ogni utente dovrebbe farsi carico di reperire e compilare autonomamente il proprio libretto, in alternativa sarà possibile richiederlo al manutentore in occasione della prossima verifica.
- Contattare il manutentore e responsabilità dell’impianto – Tale compito ricade sull’occupante dell’abitazione, a eccezione dei condomini con riscaldamento centralizzato, la cui responsabilità va a ricadere sull’amministratore condominiale. Tuttavia se è però presente all’interno di un’abitazione inserita in un condominio un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità andrà in questo carico comunque a carico dell’occupante.
- La scelta del manutentore – Chi andrà a controllare l’impianto dovrà possedere i requisiti necessari per le nuove specifiche, stabilite dalle lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90. Dovranno quindi poter operare sia su impianti di riscaldamento che di climatizzazione, idrosanitari, oltre a essere competenti nella manutenzione e controllo di cisterne e condutture di gas liquido o aeriforme negli edifici. Potrà essere richiesto come tutela il modulo di certificazione fornito al manutentore dalla Camera di Commercio.
- Cosa verrà verificato e costo dell’operazione – Oltre alle funzionalità dell’impianto, il rendimento e la salubrità, anche le singole componenti dovranno essere controllate e non soltanto caldaie o generatori di caldo o freddo.
- Pagamento controllo e manutenzione – Il pagamento della somma prevista è da ritenersi a carico di chi occupa a tutti gli effetti l’abitazione, sia esso proprietario o semplice affittuario. Questo resta però valido soltanto in caso di spese ordinarie di manutenzione, qualsiasi operazione straordinaria di sostituzione o interventi di particolare significato andranno a carico del proprietario.
- Sanzioni – A chi non effettuerà i dovuti controlli previsti dal nuovo libretto d’impianto potranno essere comminate multe da 500 a 3.000 euro. Punibile anche un errore del manutentore, che in caso di scrittura errata o incompleta potrebbe essere multato per una cifra compresa tra i 1.000 e i 6.000 euro.
- Frequenza dei controlli – La periodicità dei controlli in merito all’efficienza resterà affidata alle singole Regioni, con tempi che saranno compresi, salvo specifiche differenti, tra i due e i quattro anni. Diverso quanto stabilito per manutenzione, sicurezza e verifica della salubrità, per le quali sarà il tecnico a gestire i controlli. Si tratterà salvo eccezioni di una revisione annuale.
- Comunicazioni e verifiche – L’esito dei controlli dovrà essere comunicato dal manutentore agli enti appositamente designati. Stop alle verifiche a campione, chi non rispetterà tale obbligo di comunicazione sarà subito oggetto di verifiche. Tali procedure scatteranno comunque in seguito anche per gli impianti “segnalati”.
- Come comportarsi in caso di proprietario inadempiente – Qualora l’affittuario venga avvisato dal manutentore in merito alla necessità di interventi straordinari dovrà darne comunicazione al proprietario. Qualora questi non provveda all’approvazione dell’intervento e avvenisse un controllo potrà presentare come prova l’avvenuta comunicazione della necessità di intervento. Gli enti di controllo verificheranno poi i dati del proprietario sul libretto e verrà sanzionato soltanto chi davvero responsabile.
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Obbligo Libretto e manutenzione anche per impianti a biomassa (legna/pellet/cippato/ecc.), impianti di condizionamento, cogenerativi e di teleriscaldamento.
A partire dal 15 ottobre 2014 tutti gli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa (quali ad esempio camini chiusi, stufe a pellet e caldaie a legna), le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento e gli impianti cogenerativi (in tutti i casi con potenza termica maggiore a 5 kw), e gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica superiore ai 12 kw, incluse le pompe di calore) dovranno essere sottoposti a controllo e manutenzione, secondo le tempistiche indicate dalla d.g.r. x/1118 del 2 0dicembre 2013 e utilizzando i modelli di Rapporto di Controllo approvati con D.d.U.O n. 5027 dell’11 giugno 2014.